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Sez. 5, Sentenza n. 35363 del 22/09/2006 Cc. (dep. 23/10/2006) Rv. 235202 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Provvedimento con cui il giudice di appello conferma la cauzione disposta dal Tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235202-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice della prevenzione disponga una cauzione, considerato che - in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. - si tratta di provvedimento inoppugnabile, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame, come si desume anche dall'art. 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965, che, nell'indicare le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione; né rilevano, a tal fine, gli artt. 111 Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)