diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 517 del 22/01/1981 (Rv. 411000 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DOMANDA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411000-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DOMANDA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*

E Onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, rimanendo a carico della controparte, nell'ipotesi in cui detta prova sia stata fornita, il dimostrare l'avvenuto pagamento del compenso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)