Sez. L, Sentenza n. 517 del 22/01/1981 (Rv. 411000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DOMANDA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DOMANDA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
E Onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, rimanendo a carico della controparte, nell'ipotesi in cui detta prova sia stata fornita, il dimostrare l'avvenuto pagamento del compenso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)