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Sez. 5, Sentenza n. 22879 del 25/10/2006 (Rv. 595453 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Generalità e qualità del consegnatario della copia dell'atto - Indicazione nella relazione di notifica - Necessità - Finalità.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595453-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte, l'indicazione nella relazione di notificazione delle generalità e delle qualità della persona cui la copia è consegnata è richiesta dall'art. 148 cod. proc. civ. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo. La mancanza di tale indicazione, infatti, esclude il perfezionamento della notifica per l'incertezza assoluta su detta persona, con conseguente impossibilità di ipotizzare l'esistenza, tra destinatario e consegnatario, di una relazione idonea a far presumere che il secondo porti a conoscenza del primo l'atto ricevuto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)