Sez. 1, Sentenza n. 5178 del 04/05/1993 (Rv. 482215 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Rifiuto di ricevere la copia | Generalità e qualità del consegnatario della copia dell'atto - Indicazione nella relazione di notifica - Finalità - Soggetto diverso dal destinatario dell'atto - Rifiuto di ricevere la copia - Generalità e qualità - Indicazione nella relata - Necessità - Esclusione.
Procedimento civile - Notificazione - Rifiuto di ricevere la copia
L'indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle generalità e delle qualità della persona cui la copia è consegnata, è richiesta dall'art. 148 cod. proc. civ. quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo. Tale esigenza, invece, non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti - sempre che non si tratti dello stesso destinatario - di ricevere la copia, configurandosi in tale ipotesi una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)