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Sez. L, Sentenza n. 18570 del 04/09/2007 (Rv. 599114 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Limiti - Consequenzialità necessaria dal diritto stipite - Relativa valutazione da parte del giudice di merito - Domanda giudiziale di qualifica superiore e differenze retributive consequenziali - Efficacia interruttiva.
Stato
decisa il 2007-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599114-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)