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Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 06/07/1966 (Rv. 323410 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER LE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE TEMPORANEAMENTE DESTINATE AD USO DIVERSO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323410-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER LE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE TEMPORANEAMENTE DESTINATE AD USO DIVERSO - APPLICABILITA.*

L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, concessa per le case di abitazione non di lusso costruite nei termini previsti dall'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408 e applicabile anche nella ipotesi in cui tali case siano temporaneamente destinate ad uso diverso dalla abitazione (nella specie: ad uso ufficio). Il legislatore non ha considerato l'uso cui le costruzioni vengano effettivamente adibite dopo la loro ultimazione, ma si e proposto, nel concedere l'esenzione, di incrementare le costruzioni che per struttura e funzionalita possono essere destinate ad abitazione senza caratteristiche di lusso. (Conf 2947/64 prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)