diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3422 del 23/10/1968 (Rv. 336518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLA COSTRUZIONE - USO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336518-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLA COSTRUZIONE - USO EFFETTIVO - IRRILEVANZA.*

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge Tupini occorre avere riguardo alla destinazione strutturale o funzionale della costruzione, non all'uso cui questa venga effettivamente adibita, dato che il legislatore, nel concedere le dette agevolazioni, si e proposto di incrementare le costruzioni che, per struttura o funzionalita, possano essere destinate prevalentemente a casa di abitazione non di lusso. (V. N. 1750-66, mass. N. 323410).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)