Sez. L, Sentenza n. 4748 del 01/09/1982 (Rv. 422715 - 01)
PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITÀ - NATURA - RELATIVA DIRETTA DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SINGOLE RATE DI RENDITA NON RISCOSSE - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
PREVIDENZE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITÀ - NATURA - RELATIVA DIRETTA DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - SINGOLE RATE DI RENDITA NON RISCOSSE - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
Il diritto alla rendita Inail, in sè considerato, una volta che la rendita sia stata costituita, per la sua finalità sociale e per la sua natura alimentare, è indisponibile e, in quanto tale, imprescrittibile, mentre possono prescriversi nel quinquennio le singole rate di rendita non riscosse, come a norma dell'art. 112 del T.U. Del 1965 n. 1124 resta soggetta alla prescrizione triennale l'Azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative e non quindi il diritto alla stessa rendita già costituita. (contra 5945/80, mass n 409736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934 com. 2, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1, Cod. Civ. art. 2948 com. 2, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)