Sez. L, Sentenza n. 7387 del 14/12/1983 (Rv. 431978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITÀ - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA PER INABILITÀ - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - PRESCRIZIONE - TERMINI.*
In Mancanza di qualsiasi disposizione di legge, il diritto alla corresponsione, da parte dell'i.N.A.I.L., della rendita, già costituita, per inabilità derivante da infortunio deve ritenersi prescrittibile (nel termine ordinario decennale) al pari del diritto alla Costituzione della rendita stessa, per la cui Azione l'art. 112 del T.U. N. 1124 del 1965 stabilisce il termine prescrizionale di tre anni, considerato che trattasi in entrambi i casi sempre del medesimo diritto, sia pure operante nelle diverse fasi del suo insorgere, con il correlativo accertamento anche ai fini di quantificazione, e del suo effettivo godimento. (V 3912/69, mass n 344222; (Conf 5801/83, mass n 430665; (Conf 5945/80, mass n 409736; (contra 4748/82, mass n 422715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)