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Sez. L, Sentenza n. 5042 del 04/09/1981 (Rv. 415824 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415824-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 in favore degli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione, valgono principi analoghi a quelli operanti in tema di indennità di buonuscita spettante, a termini degli artt. 26 e 27 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 ai dipendenti che non abbiano maturato diritto a pensione, la quale deve essere commisurata - alla stregua della sentenza 28 maggio 1975 n. 124 della Corte costituzionale - secondo i criteri imperativi fissati dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., e quindi tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva continuativamente corrisposto, come la tredicesima e quattordicesima mensilità. (Conf. 5061/80, mass. N. 408918; (Conf. 4083/80, mass. N. 407977; (Conf. 5443/79, mass. N. 402024).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)