diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4083 del 28/06/1980 (Rv. 407977 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA DEI FERROTRANVIERI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - NOZIONE - APPLICABILITA DEI PRINCIPI RELATIVI AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407977-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA DEI FERROTRANVIERI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - NOZIONE - APPLICABILITA DEI PRINCIPI RELATIVI AI DIPENDENTI CON DIRITTO A PENSIONE.*

In tema di indennita di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931, n 148, con riferimento 'allo stipendio o paga ultimi raggiuntì, la Corte costituzionale, con sentenza n 124 del 28 maggio 1975, ha affermato la legittimita costituzionale delle indicate norme, in relazione agli artt 3 e 36 cost, a condizione che la predetta nozione di 'stipendio o paga ultimi raggiuntì vada intesa come retribuzione ultima raggiunta, secondo i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ e, quindi, computando ogni elemento di natura retributiva, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilita. Analoghi principi devono ritenersi operanti con riguardo all'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva (art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948) in favore del personale con diritto a pensione, ed anch'essa avente natura essenzialmente di corrispettivo differito, nel senso che l'autonomia collettiva sul punto viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del citato RD n 148 del 1931, solo se ed in quanto rispetti ed attui il predetto criterio inderogabile della onnicomprensivita dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennita medesima. (Conf 5899/78, mass n 395728; (Conf 1062/78, mass n 390417; (Conf 3676/76, mass n 382399; (Conf 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)