diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5061 del 02/09/1980 (Rv. 408918 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408918-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUTOFERROTRANVIERI AVENTI DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Anche per la liquidazione dell'indennita di buonuscita prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, in favore degli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione, valgono principi analoghi a quelli operanti in tema di indennita di buonuscita spettante, a termini degli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, ai dipendenti che non abbiano maturato diritto a pensione, che deve essere commisurata - anche alla stregua della sentenza 28 maggio 1975 n 124 della Corte costituzionale - secondo i criteri imperativi fissati dagli artt 2120 e 2121 cod civ e quindi tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva continuativamente corrisposto, con esclusione delle sole somme versate per occasionali specifiche prestazioni. (Conf 5443/79, mass n 402024; (Conf 1062/78, mass n 390417; (Conf 560/78, mass n 389869; (Conf 5503/77, mass n 389151; (Conf 3676/76, mass n 382399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)