Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 14/04/1969 (Rv. 339784 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI MODIFICARE O SOSTITUIRE OPERE O COSE GENETICAMENTE CONNESSE ALLA CONDOTTA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI MODIFICARE O SOSTITUIRE OPERE O COSE GENETICAMENTE CONNESSE ALLA CONDOTTA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - INSUSSISTENZA.*
Ove, in una controversia per responsabilita civile da illecito contrattuale od aquiliano, sia contestata, in Sede stragiudiziale o giudiziale, l'esistenza stessa del rapporto causale tra Azione od omissione ed evento ovvero l'ambito di sua continenza dannosa, il danneggiato non puo ritenersi obbligato dal dovere di correttezza e di normale diligenza, impostogli dal secondo comma dell'art.1227 cod.civ., a svolgere un'attivita che, pur nel fine lecito di contenere l'iter evolutivo dei danni, incida sulla situazione dei luoghi, in senso modificativo o sostitutivo di opere e cose comunque connesse geneticamente alla precedente Azione od omissione dell'autore dell'illecito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)