Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 03/04/1979 (Rv. 398292 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI NON AGGRAVARE IL PREGIUDIZIO SUBITO - CONTENUTO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI NON AGGRAVARE IL PREGIUDIZIO SUBITO - CONTENUTO - LIMITI.*
Il principio sancito dall'art 1227 primo comma cod civ, secondo cui il danneggiato ha il dovere di non aggravare con fatto proprio il pregiudizio subito, non importa a suo carico anche l'Obbligo di esplicare un'attivita straordinaria e gravosa e di anticipare spese cui non e tenuto, cosi come il dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dal secondo comma del medesimo articolo, non l'obbliga a svolgere attivita che, pur nel fine lecito di contenere l'iter evolutivo dei danni, incidano sulla situazione dei luoghi in senso modificativo o sostitutivo di opere e cose comunque connesse geneticamente alla precedente Azione od omissione dell'autore dell'illecito, ne a procurarsi aliunde le cose formanti oggetto della prestazione dovutagli. (Conf 3041/75, mass n 373532; (Conf 1189/69, mass n 339784; (Conf 2403/66, mass n 324653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)