Sez. 1, Sentenza n. 28584 del 22/06/2004 Ud. (dep. 25/06/2004) Rv. 228730 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Ordine di "restitutio in integrum" dato per motivi di sicurezza pubblica - Verifica giudiziale dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché il potere del giudice ordinario di verifica incidentale della legittimità dell'atto amministrativo si estende a tutti i profili attinenti alla competenza, all'osservanza della legge e all'eccesso o sviamento di potere, allorché venga in rilievo una prestazione personale o patrimoniale imposta al privato con il provvedimento amministrativo a titolo di riparazione di una condotta lesiva della sicurezza pubblica, ai fini della configurabilità del reato, è necessario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti dell'obbligo intimato, sia sotto l'aspetto del coinvolgimento o interesse dell'intimato nel fatto lesivo, sia sotto quello della sussistenza, in capo a lui, della giuridica facoltà di prestare l'attività imposta. (Fattispecie relativa all'inosservanza di un provvedimento sindacale con cui si ordinava al coltivatore diretto di un fondo, che non era stato provato fosse autore di una deviazione di acque, il ripristino dello stato dei luoghi al fine di tutela della pubblica incolumità, sul presupposto, peraltro rimasto anch'esso non dimostrato, di una sua "rappresentanza dei proprietari").
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)