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Sez. 1, Sentenza n. 4102 del 01/06/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 216740 - 01

ATTO AMMINISTRATIVO | Vizi - Eccesso di potere - Sindacato del giudice penale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216740-01

ATTO AMMINISTRATIVO

Tra i vizi di legittimità dell'atto amministrativo, l'eccesso di potere può essere oggetto di sindacato incidentale da parte del giudice penale solo in quanto esso si traduca in illegittimità sostanziale, il che avviene quando il provvedimento si presenta manifestamente aberrante per assoluto difetto di nesso tra presupposti di fatto e conclusioni, così da porre in evidenza un abuso del potere discrezionale. (Fattispecie concernente il sequestro preventivo, ritenuto legittimo, di un impianto di antenne per telefonia radiomobile, eseguito per inosservanza di un'ordinanza sindacale di disattivazione, emessa a salvaguardia della salute pubblica dalle emissioni di onde elettromagnetiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)