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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 febbraio 1974, cause riunite C-15/73, C-16/73, C-17/73, C-18/73, C-19/73, C-20/73, C-21/73, C-22/73, C-23/73, C-24/73, C-25/73, C-26/73, C-27/73, C-28/73, C-29/73, C-30/73, C-31/73, C-32/73, C-33/73, C-52/73, C-53/73, C-57/73, C-58/73, C-59/73, C-60/73, C-61/73, C-62/73, C-63/73, C-64/73, C-65/73, C-66/73, C-67/73, C-68/73, C-69/73, C-70/73, C-71/73, C-72/73, C-73/73, C-74/73, C-75/73, C-76/73, C-77/73, C-78/73, C-79/73, C-80/73, C-81/73, C-82/73, C-83/73, C-84/73, C-85/73, C-86/73, C-87/73, C-88/73, C-89/73, C-90/73, C-91/73, C-92/73, C-93/73, C-94/73, C-95/73, C-96/73, C-97/73, C-98/73, C-99/73, C-100/73, C-101/73, C-102/73, C-103/73, C-104/73, C-105/73, C-106/73, C-107/73, C-108/73, C-109/73, C-116/73, C-117/73, C-123/73, C-132/73, C-135/73, C-136/73 e C-137/73

Decisione
decisa il 1974-02-21
ECLI
ECLI:EU:C:1974:16

Epigrafe

Nelle cause riunite, 15-73 ROSWITHA KORTNER, IN SCHOTS, 16-73 MICHELLE MOREAU, IN DE TAVERNIER, 17-73 MARIE-JOSÈPHE BESSE, IN SARENS, 18-73 ELISE CAMILLE BENSADOUN, IN GOOVAERTS, 19-73 GISÈLE PION, IN LEFEBVRE, 20-73 MARLENE MEYER, IN HANCQ, 21-73 ANITA DAERDEN, IN VAN DEN DRIESSCHE, 22-73 MARIE-THÉRÈSE DE CUYPER, IN MASSET, 23-73 GISELLA MILANESI-DE MOOR, 24-73 EVELYNE MULLER, IN DE BLANDER, 25-73 MONIKA BURKSCHAT, IN POURCEAU, 26-73 MARIE-FRANCE SZRIFTGISER, IN GOEMINNE, 27-73 LIANE SILBERSCHLAG, IN DE THIER, tutte dipendenti del Consiglio delle Comunità europee, con l'avvocato Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ricorrenti, contro CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Gonzague Lesort, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal, convenuto ; 28-73 INGEVELDE DEBATTICE, NATA JADATZ, 29-73 YVETTE HOUYET-LE CREFF, 30-73 HERTA-MARIE DEBOIS, NATA WIEDICKE, 31-73 GODELIEVE VAN NUFFEL, IN ANTONINI, 32-73 MARIE-ELISABETH LEONARD, IN AGAZZI, 52-73 MARIA GOBIN-HUNZE, 53-73 ANNA-MARIE RAINALDI-BEHR, 57-73 MICHELINE SCHEFFLER-PILLONS, 58-73 GISELA FRANÇOIS-GERSTER, 59-73 NICOLE DECOSTER-BERTHELIN, 60-73 ANTONIETTA THIELEMANS-PAUSCIN, 61-73 GIUDITTA VERSCHUEREN-DELLE CHIAIE, 62-73 HILTRUD GOLDSZTAJN-WAGNER, 63-73 HELGA WEBER-KUEHNLE, 64-73 SIGRID MAES-DUMPELMANN, 65-73 ANDRÉE-MARIE GUIOT-TINGAUD, 66-73 CHRISTEL FLEURY-CALLAM, 67-73 INGRID LALOUX-HERRMANN, 68-73 ANNE ZALINSKY-POTEMKINE 69-73 URSULA FRANCQ-KNÜVER, 70-73 GORDINA DECLERCK-VAN DEN REEK, 71-73 ELIANE VAN HAMME-WILLEMS, 72-73 INGEBORG JOPPART-KLUWIG, 73-73 ANNA-MARIA CLUDTS-DETILLON, 74-73 ANNE-MARIE THEISEN-LOEWEN, 75-73 NICOLE RAUCHS-MENY, 76-73 DOROTHEA KOBOR-SONNE, 77-73 NICOLE LEHNERTZ-NEYT, 78-73 GISELA SOURIS-HORNEMANN, 79-73 MARGOT DITON-KIRWALD, 80-73 PAOLA CORBIAU-MARCHELLO, 81-73 JEANINE DUCHESNE-LABAYIE, 82-73 EDITH DUMONCEAU-DRIEUX, 83-73 ANNELISE BECHET-WINKLER, 84-73 ALBERTA DEBAISE-DEGLI ESPOSTI, 85-73 MARIA FORNASIER-SIMON, 86-73 BARBARA VANDER VELDE-FELLER, 87-73 CARLA COSYNS-CROSETTO, 88-73 IRÈNE STEELS-WILSING, 89-73 CHRISTA STIENS-FRENZEL, 90-73 MARIA-ANTONIETTA WOLTECHE-VALLE, 91-73 LILIA DURDUREZ-CADRINGHER, 92-73 CLAIRE DECOK-FISCHER, 93-73 RENÉE STERN-SCHMITT, 94-73 ARLETTE HERDE-JAEGER, 95-73 YVETTE MOES-BOUCHAUD, 96-73 MIREILLE THILGES-PORTE, 97-73 ELIANE HAGEN-VAN LIEFFERINGE, 98-73 CHRISTL SWARTENBROECKX-WEBER, 99-73 GISELA VANDEN AVONT-ZIEPRIES, 100-73 BRIGITTE DESPIC-TOUROLLE, 101-73 EVA WAUTREQUIN-TRAFOJER, 102-73 YVETTE DELACROIX-GLANIA, 103-73 GISELA NAUWELAERTS-SCHEDLITZ, 104-73 MARIE-THÉRÈSE SCHOENTGEN, NATA WINGERTER, 116-73 ANNE-MARIE FREYMANN-FASSBENDER, 117-73 MARIE-CÉCILE HISSNAUER-NEY, 132-73 ROSA MARINO, 135-73 BRIGITTE DEMARET-MAKOWSKI, 136-73 URSULA DE SMET-ZANKE, tutte dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Marcel Grégoire, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, e 137-73 CHARLOTTE RENIERS-SCHILLER, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato Thierry Chomé, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, ricorrenti, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, e, successivamente al 20 settembre 1973, dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Lamoureux, convenuta ; 105-73 MAGDA EWEN-BUONOCORE, 106-73 STEFANIE DEL BON-WEBER, 107-73 HÉLÈNE-M. MOULIN, 108-73 INGRID TERRENS-FELLINGER, 109-73 ARGIA BIDOLI-SCARSINI, 123-73 MARIA-LUISA HETTINGER-AVANCINI, tutte dipendenti del Parlamento europeo, con l'avvocato Marcel Grégoire, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, ricorrenti, contro PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal suo segretario generale sig. Hans Robert Nord, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo studio del suddetto avv. Bonn, 22, Côte-d'Eich, convenuto ; 33-73 MARIA-ELENA STEFANUTTI, IN CHANDELLE, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Marcel Grégoire, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, ricorrente, contro PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal suo segretario generale sig. Hans Robert Nord, con l'avv. Alex Bonn, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suddetto avv. Bonn, e CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Gonzague Lesort, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Pierre Lamoureux, convenuti ; cause aventi ad oggetto, nella presente fase processuale, la ricevibilità dei ricorsi con cui le ricorrenti hanno chiesto il pagamento degli arretrati dell'indennitá di dislocazione e, se necessario, l'annullamento delle decisioni delle istituzioni convenute con cui era stata loro tolta o rifiutata la suddetta indennità, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: M. Sørensen (relatore), presidente di Sezione; P. Pescatore e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A.Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
A — I fatti che hanno dato origine alla controversia e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 4
B — In seguito alla relazione d'udienza sopra riportata, si è svolta, in data 27 settembre e 15 novembre 1973, la fase orale del procedimento. Tutte le ricorrenti erano rappresentate dall'avv. Grégoire, del foro di Bruxelles, salvo la ricorrente nella causa 137-73, che era rappresentata dagli avv. Chomé e Haas, anch'essi del foro di Bruxelles; il Consiglio era rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Lesort, la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. Griesmar ed il Parlamento dal suo segretario generale sig. Nord, assistito dall' avv. Bonn. All'udienza, le tre istituzioni hanno mantenuto ferme le proprie conclusioni secondo cui tutti i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili. Esse si richiamano, in particolare, alla causa 56-72 (Goeth/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1972, pag. 181, in cui la Corte ha confermato la propria giurisprudenza sull'irricevibilità dei ricorsi presentati fuori termine. Alla tesi delle ricorrenti secondo cui le proprie domande costituirebbero un rimedio autonomo, le istituzioni obiettano che i ricorsi in esame possono fondarsi unicamente sull'art. 179 del trattato CEE. La suddetta norma prevede che i limiti e le condizioni determinati dallo statuto si applicano ad ogni controversia fra la Comunità ed i suoi dipendenti. Perciò, nella fattispecie, possono trovare applicazione esclusivamente gli artt. 90 e 91 dello statuto. D'altronde, nei ricorsi, la richiesta di pagamento non viene affatto indicata come una domanda di risarcimento dei danni. In ogni caso, costituirebbe uno sviamento di procedura il servirsi del ricorso contemplato dagli artt. 178 e 215 del trattato CEE per conseguire, grazie all' art. 178, obiettivi che non è possibile raggiungere con i mezzi forniti dagli artt. 173 e 179. A parere delle convenute, non si può validamente sostenere che le formalità di cui all'art. 25 dello statuto siano vincolanti quando si tratta di applicare, in modo puramente automatico e contabile, dati numerici fissati dallo statuto e tali da non lasciare spazio ad alcuna discrezionalità. Esse ricordano inoltre che l'art. 90, n. 2, dello statuto impone, sotto pena di irricevibilità del succesivo ricorso giurisdizionale, di presentare il reclamo amministrativo entro tre mesi «dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza». È pacifico che le ricorrenti hanno avuto conoscenza della soppressione nei loro confronti dell'indennità di dislocazione, più di tre mesi prima della presentazione dei loro reclami amministrativi. In merito a tale aspetto della questione, le istituzioni si rifanno alle sentenze della Corte 8 e 30 maggio 1973 nella cause 33-72 e 36-72 (Gunnelia/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1973, pag. 475; (Meganck/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1973, pag. 527. Quanto all'argomento della sopravvenienza di fatti nuovi tali da far decorrere un nuovo termine, le istituzioni si richiamano alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 17 giugno 1965 nella causa 43-64 (Müller/Consiglio), Raccolta 1965, pag. 489, secondo cui una sentenza non costituisce fatto nuovo se non nei confronti delle persone direttamente toccate dal provvedimento annullato. Per gli stessi motivi, la soluzione da dare nel presente caso non può essere diversa; essa è, d'altra parte, conforme ai principi ammessi, con maggiore o minore ampiezza, nel diritto interno dei vari Stati membri. Le istituzioni sottolineano inoltre che le sentenze Sabbatini e Bauduin hanno annullato alcune decisioni individuali d'attuazione, ma non hanno affatto sancito l'illegittimità della norma che ne costituiva il fondamento giuridico, cioè l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto. È principio riconosciuto che l'annullamento per illegittimità di un atto derivato non comporta mai l'annullamento dell' atto originario. Non si può, partendo da una dichiarazione d'inapplicabilità, risalire alla nullità assoluta e retroattiva della norma regolamentare in esame e pretendere di attribuire a tale nullità effetti per cui, in pieno contrasto con l'intera tradizione giurisprudenziale, essa dovrebbe comportare l'annullamento di decisioni individuali d'attuazione non impugnate entro il termine. L'annullamento formale del citato art. 4 è, in realtà, opera del legislatore che, con regolamento 26 febbraio 1973, n. 558 (GU n. L 55, pag. 1), ha abrogato il suddetto articolo, ma con effetto retroattivo limitato al 1o luglio 1972. Le decisioni dell'amministrazione di attribuire nuovamente, a partire dal 1o luglio 1972, l'indennità di dislocazione hanno semplicemente anticipato la nuova disciplina adottata col regolamento n. 558/73. Ogni diversa interpretazione va pertanto respinta. All'affermazione secondo cui l'art. 4, n. 3, dovrebbe essere considerato inesistente, le istituzioni obiettano che l'inesistenza può dipendere soltanto dall'assenza di un elemento essenziale nel processo di formazione dell'atto o da un vizio tale da far ritenere l'atto stesso manifestamente inadatto ai fini dell'applicazione di una legge o di un regolamento. Dati simili presupposti, la nozione di inesistenza non si adatta alla fattispecie in esame. Occorre infine constatare che la nozione di capofamiglia criticata dalle sentenze Sabbatini e Bauduin ha subito, col passare del tempo, una certa evoluzione tanto nei diritti interni quanto nel pensiero giuridico e nella valutazione sociale in genere. Le ricorrenti sostengono che si è in presenza di un illecito amministrativo sufficiente a giustificare una domanda di risarcimento e citano come precedente la sentenza 13 luglio 1972 nella causa 79-71 (Heinemann/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1972, pag. 579). Esse ricordano inoltre che, con le sentenze Sabbatini e Bauduin, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII nella parte in cui stabiliva un' arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti. Ora, l'indennità di dislocazione era stata, a suo tempo, tolta alle ricorrenti in forza della suddetta norma statutaria. Ne consegue che il provvedimento di soppressione dell'indennità era stato adottato in applicazione di una norma dichiarata in seguito illegittima e perciò da considerarsi come mai esistita ed incapace di produrre effetti giuridici. D'altra parte, è pacifico che le ricorrenti hanno sempre soddisfatto, nonostante il loro matrimonio, le condizioni richieste per l'attribuzione dell'indennità. Le ricorrenti si domandano se tali sentenze non siano, per definizione, un fatto nuovo. A loro avviso, l'illegittimità di una norma giuridica, anche se dichiarata solo in un punto della motivazione della sentenza, purché si tratti di un punto indissolubilmente collegato con il dispositivo d'annullamento, di cui esso sia il necessario presupposto, ha per forza di cose effetto erga omnes. La ricorrente nella causa 137-73 rileva che il sistema fondato sugli artt. 173, 174 e 184 del trattato CEE giustifica, in talune ipotesi estreme, il ricorso alla teoria dell'inesistenza. Considerato il rigore delle condizioni poste all'esercizio del ricorso d'annullamento per illegittimità, diventa indispensabile poter far valere, nei casi in cui l'illegittimità è particolarmente grave, la nullità ipso iure, che si contrappone alla nullità ordinaria menzionata nell'art. 174. La ricorrente ritiene che la norma litigiosa possa essere definita come atto inesistente o nullo ipso iure. Con l'art. 119 del trattato è stato vietato, anche se in forma indiretta, di creare nuove discriminazioni; la violazione di una precisa norma del trattato CEE è senz'altro un atto completamente ingiustificabile e dev'essere considerato privo di qualsiasi effetto.
paragrafo 5
C — L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1973.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
Le ricorrenti, dipendenti delle istituzioni comunitarie, si vedevano, in seguito al loro matrimonio, togliere o rifiutare dalle rispettive istituzioni d'appartenenza l'indennità di dislocazione, in applicazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto del personale quale era in vigore prima di venir soppresso dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1973, n. 558 (GU del 28 febbraio 1973, n. L 55, pag. 1). Nelle sentenze emesse il 7 giugno 1972 nelle cause 20 e 32-71 (Sabbatini/Parlamento europeo), Raccolta 1972, pag. 345; (Bauduin/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1972, pag. 363, la Corte affermava che l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, subordinando la conservazione dell'indennità di dislocazione dopo il matrimonio all'acquisto della qualità di capofamiglia — secondo la definizione allora in vigore — stabiliva un'arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti. Di conseguenza, la Corte statuiva che le decisioni con cui era stata tolta alle signore Sabbatini-Bertoni e Bauduin-Collet detta indennità mancavano di fondamento giuridico e andavano annullate. In seguito alle predette sentenze, le istituzioni convenute accordavano a tutte le ricorrenti l'indennità di dislocazione con effetto dal 1o luglio 1972. Tra il 25 luglio ed il 14 novembre 1972, le ricorrenti presentavano ricorsi gerarchici con cui chiedevano il pagamento degli arretrati. I periodi per cui veniva richiesto tale pagamento erano di varia durata: in un caso la pretesa risaliva addirittura al febbraio 1953, in un altro appena al febbraio 1972. Le istituzioni convenute respingevano, tacitamente ed espressamente, tutti i reclami.
punto 2
Con ricorsi presentati tra il 27 febbraio ed il 23 maggio 1973, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di ordinare il versamento degli arretrati dell'indennità di dislocazione, dal giorno in cui la suddetta indennità fu loro tolta o rifiutata fino al giorno in cui ne è stato ripreso il pagamento, e di annullare, se necessario, le decisioni delle istituzioni convenute con cui l'indennità stessa era stata loro tolta o rifiutata.
punto 3
Le istituzioni convenute hanno eccepito, con memorie depositate tra il 5 aprile ed il 26 giugno 1973, che i ricorsi non erano ricevibili e chiesto alla Corte, in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità senza entrare nell'esame del merito.
punto 4
Con memorie depositate tra il 14 giugno ed il 23 luglio 1973, le ricorrenti hanno contestato la fondatezza delle eccezioni d'irricevibilità sollevate dalle convenute.
punto 5
Con ordinanze 19, 21 e 27 marzo, e 30 maggio 1973, la Corte, sentiti gli avvocati generali, ha deciso di assegnare le cause 28 — 32; 52 e 53; 57 — 104; 116 e 117; 132 e 135 — 137, alla Seconda Sezione.
punto 6
Con ordinanze 11 aprile e 30 luglio 1973, la Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di riunire le cause.
punto 7
La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Mezzi ed argomenti delle parti in ordine alla ricevibilità dei ricorsi

paragrafo 1
Circale cause 15 — 27 e 33-73, il Consiglio rileva che, in forza dell'art. 87 del regolamento n. 1473/72 (GU n. L 160/72, pag. 1), i reclami presentati dopo il 30 giugno 1972 sono disciplinati dagli artt. 90 e 91, nuova versione, dello statuto del personale. Le ricorrenti non hanno tenuto conto di tali norme ed hanno presentato reclami tardivi. Le decisioni impugnate sono state infatti adottate tra l'agosto 1961 e l'aprile 1971; i reclami sono stati presentati soltanto nell'ottobre 1972. Il periodo trascorso fra la decisione dell'autorità e la presentazione dei reclami supera perciò di gran lunga, in tutte le cause, il termine perentorio di tre mesi fissato dall'art. 90 dello statuto. Di conseguenza, anche i ricorsi diventano irricevibili in forza dell'art. 91 dello statuto; in nessuno dei casi in esame, infatti, l'autorità competente ha ricevuto un reclamo entro il termine previsto dall'art. 90.
paragrafo 2
Circa le cause 28 — 32, 52 e 53, 57 — 104, 116 — 117, 132 e 135 — 137-73, la Commissione osserva che un semplice confronto fra le date in cui venne tolta o rifiutata l'indennità e le date in cui sono stati presentati i ricorsi basta a dimostrare che era ormai decorso il termine d'impugnazione. I ricorsi infatti sono stati presentati oltre il termine di tre mesi dall'atto lesivo, termine indicato all' art. 91 dello statuto del personale nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal regolamento n. 1473. Il suddetto regolamento non può rimettere in termini le ricorrenti, dal momento che la decadenza si è verificata anteriormente ad esso ed è quindi un fatto compiuto.
paragrafo 3
Circa le cause 33, 105 — 109 e 123-73, il Parlamento fa notare che esso è giuridicamente nell'impossibilità d'accogliere le pretese delle ricorrenti. Esso, infatti, non è legittimato a modificare gli effetti ormai acquisiti di atti amministrativi non più impugnabili. La situazione delle ricorrenti dipende da provvedimenti adottati tra il giugno 1965 ed il settembre 1970, che non sono stati oggetto di reclami amministrativi né di ricorsi giurisdizionali e che, pertanto, non sono più impugnabili. I reclami presentati dalle ricorrenti nel settembre 1972 non erano ricevibili, in quanto proposti dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dall'art. 90, n. 2, nuova versione, dello statuto del personale. Ne consegue che, in forza del nuovo art. 91, n. 2, dello statuto, neppure i ricorsi giurisdizionali sono ricevibili.
paragrafo 4
Tutte le ricorrenti, salvo la ricorrente nella causa 137-73, replicano che i ricorsi sono, in primo luogo, azioni per il versamento degli arretrati e che simili azioni rappresentano un rimedio autonomo, non soggetto ai termini fissati nell'art. 91 dello statuto del personale. In subordine, esse fanno rilevare che, almeno nella maggior parte dei casi, è stato loro possibile rendersi conto della soppressione o del rifiuto dell'indennità di dislocazione soltanto grazie alla lettura dei rispettivi fogli-paga, senza che fosse loro indirizzata al riguardo una comunicazione scritta, esplicita e motivata. I fogli-paga hanno però un valore di semplice informazione. Le vere e proprie decisioni di soppressione o di rifiuto dell'indennità non sono state regolarmente notificate alle ricorrenti ai sensi dell'art. 25 dello statuto ed, in mancanza di una regolare notifica, non ha potuto decorrere il termine di presentazione del ricorso previsto dal vecchio art. 91 dello statuto.
paragrafo 5
In via ancora più subordinata, le ricorrenti sostengono di essere state rimesse in termini a causa del verificarsi di fatti nuovi. Il primo di questi fatti sono le già citate sentenze della Corte 7 giugno 1972. Senza trascurare la giurisprudenza della Corte secondo cui una sentenza non costituisce fatto nuovo se non nei confronti delle persone direttamente toccate dall'atto annullato, le ricorrenti fanno osservare che la Corte ha adottato tale principio in occasione di sentenze d'annullamento motivate o dalla violazione da parte di un'autorità amministrativa di una precisa norma giuridica, ovvero dall'errata interpretazione od applicazione di una norma giuridica. Le sentenze d'annullamento 7 giugno 1972 erano motivate dalla constatata illegittimità della norma applicata nei confronti delle parti in causa, della stessa norma, cioè, che è stata applicata anche nei confronti delle ricorrenti. Di conseguenza, le sentenze suddette contengono un giudizio di legittimità (e perciò non limitato al caso concreto, ma di validità generale) su di una norma di carattere generale che è stata applicata, con gli stessi criteri, alle attuali ricorrenti.
paragrafo 6
Considerate le particolarità del caso, esse ritengono di poter affermare che il gruppo delle persone direttamente interessate dalle sentenze di cui sopra comprende altresì tutte le persone interessate dalla norma statutaria dichiarata illegittima.
paragrafo 7
Il secondo fatto nuovo, addotto dalle ricorrenti, consiste nella decisione delle convenute di attribuire d'ora in poi o di attribuire nuovamente ad esse ricorrenti l'indennità di dislocazione, con effetto dal 1o luglio 1972. Mentre prima si affermava infatti che le ricorrenti avevano fatto venir meno col loro matrimonio i presupposti per la concessione dell'indennità, la nuova decisione ha riconosciuto, nelle identiche condizioni di fatto e prima ancora che il testo controverso fosse modificato, la sussistenza dei suddetti presupposti. L'insieme delle decisioni in questo senso può — a parere delle ricorrenti — essere ritenuto un mutamento generale d'indirizzo amministrativo, costitutivo di un fatto nuovo. In relazione alla sentenza emessa dalla Corte il 15 dicembre 1966 nella causa 34-65 (Mosthaf/Commissione delle Comunità europee), Raccolta 1966, pag. 719, ove è detto che, quando le autorità competenti si ispirano ad una sentenza della Corte, il fatto nuovo andrebbe ravvisato nella sentenza stessa, anziché nel provvedimento dell'amministrazione, le ricorrenti osservano che, nel caso ora in esame, le nuove decisioni rappresentano una modifica delle tesi giuridiche sostenute dall' amministrazione nei confronti di esse ricorrenti, laddove nella causa Mosthaf/Commissione si trattava di una modifica delle tesi giuridiche sostenute dall'amministrazione di fronte e dipendenti diversi dal ricorrente, modifica da cui il ricorrente intendeva trarre beneficio.
paragrafo 8
La ricorrente nella causa 137-73 sostiene la necessità di precisare, alla luce dei principi generali e di diritto interno riconosciuti negli Stati membri, natura, efficacia e portata delle sentenze della Corte 7 giugno 1972 con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto. Un ricorso per l'annullamento d'una decisione illegittima deve essere ritenuto un ricorso per eccesso di potere; le sentenze d'accoglimento d'un ricorso per eccesso di potere, a loro volta, sono efficaci non solamente nei confronti dei ricorrenti, ma erga omnes. La portata delle sentenze delle Corte si estende a tutti i dipendenti, e perciò anche alla ricorrente. Gli effetti della nullità d'un atto — essa sostiene — vanno valutati in aderenza al principio fondamentale secondo cui l'atto nullo va considerato come inesistente e le sue conseguenze vanno eliminate con effetto retroattivo. Sarebbe amaramente sorprendente dover ammettere che si possa rifiutare, tirando in campo la scadenza del termine d'impugnazione, il risarcimento dei danni provocati dalla precedente applicazione di un atto radicalmente nullo, illegittimo erga omnes.
paragrafo 9
È principio giurisprudenziale che un atto nullo, quando presenta gravissimi vizi di forma o di legittimità, va considerato inesistente. La nozione d'inesistenza viene utilizzata in giurisprudenza per correggere certe norme procedurali i cui effetti appaiono, in particolari casi, troppo rigidi. La ricorrente osserva che la gravità dell'illegittimità insita nell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto è ancor più evidente se considerata alla luce dell'impegno degli organi comunitari di adoperarsi per l'abolizione di ogni differenza di retribuzione fondata sul sesso, nell' ambito degli Stati membri.
paragrafo 10
La ricorrente si richiama inoltre ai rapporti giuridici che intercorrono fra la Commissione ed i suoi dipendenti: i dipendenti non possono influenzare la propria situazione giuridica, che varia a seconda delle modifiche o delle nuove decisioni adottate dalla Commissione. Ne consegue che il dipendente è portato a presumere che la Commissione, dell' emanare essa stessa gli statuti, agisca nel rispetto dei principi su cui è fondato l'ordine giuridico da cui essa trae la propria competenza. Ancora, la ricorrente afferma che sarebbe equo addossare integralmente all'autorità che lo ha emanato le conseguenze pecuniarie di un atto unilaterale, annullato perché illegittimo. Da ultimo, è un'esigenza fondamentale l'evitare che un'autorità esecutiva fornita di potere regolamentare possa impunemente emanare norme che le recano vantaggio, in spregio alla legge cui essa deve conformarsi.
paragrafo 11
La ricorrente conclude che la norma in forza della quale è stata adottata la decisione di sopprimere l'indennità di dislocazione va considerata inesistente; di conseguenza, gli artt. 90 e 91 dello statuto vanno applicati con riferimento all'atto della Commissione 1o settembre 1972, con cui è stata di nuovo concessa l'indennità a partire dal 1o luglio 1972 e senza ulteriore effetto retroattivo.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 15
15/16 Esse fanno rilevare che è stato loro possibile rendersi conto della soppressione o del rifiuto dell'indennità soltanto grazie alla lettura dei rispettivi fogli-paga, non avendo ricevuto in proposito alcuna comunicazione scritta, esplicita e motivata. A loro avviso, il foglio-paga non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 25 dello statuto.
paragrafo 17
18/19 La trasmissione del foglio-paga ha l'effetto di far decorrere i termini d'impugnazione, qualora dal documento stesso risulti chiaramente la decisione adottata dall'amministrazione. Questa condizione è soddisfatta nella fattispecie.
paragrafo 20
22/23 Una delle ricorrenti sostiene, in proposito, che il vizio di legittimità inerente all'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto è tanto grave che la norma va considerata «inesistente», con la conseguenza di rendere inoperante, nei suoi confronti, la decadenza connessa allo scadere dei termini d'impugnazione.
paragrafo 22
25/27 Il primo di questi fatti sarebbe l'emanazione delle sentenze della Corte 7 giugno 1972, nelle cause 20-71 (Sabbatini/Parlamento europeo) e 32-71 (Bauduin/Commissione), sentenze nelle quali l'annullamento delle decisioni individuali impugnate era motivato dalla accertata illegittimità dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto. Ora, è per l'appunto in forza di quest'articolo, dichiarato illegittimo, che alle ricorrenti è stata tolta o rifiutata l'indennità di dislocazione.
paragrafo 23
28/29 Un secondo fatto nuovo consisterebbe nella decisione — adottata dalle convenute in seguito alle sentenze della Corte — di attribuire, o di attribuire di nuovo, ex nunc, alle ricorrenti, l'indennità di cui trattasi, con effetto dal 1o luglio 1972. Questa decisione poteva ritenersi un mutamento generale d'indirizzo amministrativo, costitutivo di un fatto nuovo.
paragrafo 24
30/31 Dopo le sentenze pronunciate dalla Corte il 7 giugno 1972 ed i provvedimenti adottati dalle istituzioni, dapprima individualmente, nei confronti delle ricorrenti, poi erga omnes, mediante modifiche apportate allo statuto, il principio della parità di trattamento dei dipendenti, nel suo aspetto dell'attribuzione dell'indennità di dislocazione al personale di sesso femminile, è ormai affermato. Le domande in esame tendono unicamente ad ottenere il versamento, a favore delle ricorrenti, degli arretrati dell'indennità di dislocazione per il periodo anteriore a detti provvedimenti.
punto 1
Coi ricorsi in esame, depositati in cancelleria fra il 27 febbraio ed il 23 marzo 1973, le ricorrenti mirano ad ottenere il versamento degli arretrati dell'indennità di dislocazione, dal giorno in cui questa fu loro tolta o rifiutata, in forza dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, fino al giorno in cui ne è stato ripreso il pagamento.
punto 2
Esse chiedono inoltre, in quanto occorra, l'annullamento delle decisioni delle istituzioni convenute con cui veniva loro tolta o rifiutata l'indennità, nonché l'annullamento delle decisioni con cui venivano respinti i ricorsi gerarchici intesi ad ottenerne il pagamento per il periodo anteriore al 1o luglio 1972.
punto 3
Con domande incidentali ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, le convenute hanno sollevato un'eccezione d'irricevibilità fondata sulla tardività dei ricorsi, facendo valere che questi sono stati proposti senza tener conto di quanto stabilito dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale.
punto 4
Esse sostengono che, secondo l'art. 91, la ricevibilità del ricorso è subordinata al fatto che, entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, sia stato previamente proposto all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi di questa norma.
punto 5
Secondo l'art. 90, qualsiasi dipendente può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, nel termine di tre mesi dal giorno in cui tale atto sia stato notificato al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza.
punto 6
Il semplice confronto fra le date in cui l'indennità di dislocazione è stata tolta o rifiutata alle ricorrenti, e quelle in cui sono stati proposti i ricorsi basterebbe a dimostrare che questi sono irricevibili, in quanto depositati dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto.
punto 7
Le ricorrenti replicano che i ricorsi sono, in primo luogo, azioni per il versamento degli arretrati, azioni che rappresentano un rimedio autonomo, non soggetto ai termini fissati dagli artt. 90 e 91 dello statuto.
punto 8
Nonostante questa qualificazione, le domande mirano in realtà all'annullamento delle decisioni adottate dalle istituzioni convenute e si fondano sulla pretesa illegittimità di tali atti.
punto 9
In nessuno dei ricorsi la richiesta di pagamento viene presentata come una domanda di risarcimento di danni causati dalle istituzioni.
punto 10
Anche qualora le ricorrenti abbiano inteso chiedere il risarcimento dei danni loro causati da un illecito delle istituzioni, la relativa azione si fonda, nel caso in esame, sulla pretesa illegittimità delle decisioni delle istituzioni stesse e non si può quindi distinguere dal ricorso d'annullamento.
punto 11
Le domande sono dunque esclusivamente fondate sull'art. 179 del trattato CEE, il quale stabilisce che la Corte è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i dipendenti di questa, nei limiti e alle condizioni fissati dalla norme che disciplinano lo stato giuridico dei dipendenti stessi.
punto 12
I ricorsi sono perciò soggetti ai termini di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto.
punto 13
Il presente mezzo d'impugnazione va quindi disatteso.
punto 14
Alcune delle ricorrenti sostengono che nei loro confronti non poteva decorrere il termine d'impugnazione, in quanto esse non hanno mai ricevuto regolare notifica, a norma dell'art. 25 dello statuto del personale, delle vere e proprie decisioni di soppressione o di rifiuto dell'indennità.
punto 17
È pacifico che le ricorrenti hanno avuto conoscenza delle decisioni con cui veniva loro tolta o rifiutata l'indennità di dislocazione più di tre mesi prima della presentazione del reclamo amministrativo.
punto 20
Il presente mezzo va quindi disatteso.
punto 21
Infine, le ricorrenti hanno svolto diversi argomenti intesi a provare che, comunque, esse avevano diritto alla remissione in termini.
punto 24
Tutte le ricorrenti fanno valere, allo stesso fine, il verificarsi di taluni «fatti nuovi».
punto 32
È chiaro quindi che la ricevibilità dei ricorsi dev'essere valutata tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, esigenze inderogabili per il buon funzionamento dell'amministrazione comunitaria, che si riflettono nella fissazione di certi termini d'impugnazione, all'art. 91 dello statuto.
punto 33
L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, norma adottata dall'autorità competente, nel rispetto delle forme e dei modi prescritti dai trattati, non può assolutamente essere qualificato «inesistente».
punto 34
Le parti considerano «fatto nuovo», in primo luogo, la circostanza che l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII si rivelerebbe — in seguito alle sentenze 7 giugno 1972 — essere una norma viziata e quindi invalida fin dall'entrata in vigore dello statuto.
punto 35
In secondo luogo, la stessa qualifica è da loro attribuita alle decisioni adottate nei loro confronti dalle istituzioni convenute, in seguito alle suddette sentenze, nella convinzione che le decisioni stesse riconoscessero, con effetto retroattivo, l'invalidità della norma statutaria in questione.
punto 36
Le sentenze 7 giugno 1972 hanno forza di giudicato solo nei confronti delle parti nelle cause in cui a suo tempo esse sono state emesse.
punto 37
Va inoltre rilevato ch'esse non potevano dichiarare la nullità della norma regolamentare in esame, ai sensi dell'art. 174, 1o comma, del trattato, ma hanno semplicemente dichiarato l'inapplicabilità della suddetta norma e, conseguentemente, annullato le decisioni individuali di cui essa costituiva il fondamento.
punto 38
Stando così le cose, le ricorrenti, che non si sono curate di far valere tempestivamente i mezzi d'impugnazione offerti loro dallo statuto e dal trattato, non possono richiamarsi alle suddette sentenze.
punto 39
Il radicale mutamento d'indirizzo amministrativo susseguente alle sentenze stesse va considerato, date le circostanze, come un'anticipazione della formale modifica dello statuto, ma non può interpretarsi nel senso ch'esso consenta il riesame, con effetto retroattivo, della situazione creatasi in forza delle decisioni adottate nei confronti delle ricorrenti, decisioni non più impugnabili dopo la scadenza dei termini.
punto 40
Il presenti mezzi vanno quindi disattesi.
punto 41
Da quanto precede risulta che i ricorsi sono stati proposti fuori termine e vanno perciò dichiarati irricevibili.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
42/44 Le ricorrenti sono rimaste soccombenti. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia, visto lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 25, 90 e 91, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69, 70 e 91, LA CORTE (Seconda Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o I ricorsi sono irricevibili. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Sørensen Pescatore Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione M. Sørensen

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