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Sez. L, Sentenza n. 13761 del 09/12/1999 (Rv. 531945 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordi limitativi del potere di ricorso alla c.i.g. intervenuti in esito alla consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164/1975 - Natura - Effetti - Violazione di tali accordi - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531945-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, qualora, all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 5 legge n. 164 del 1975, intervengano, tra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali, specifiche pattuizioni aventi ad oggetto la disciplina del potere unilaterale dell'imprenditore di ricorrere alla cassa integrazione (nella specie, mediante determinazione della durata massima del periodo di sospensione dal lavoro), si configura un vero e proprio contratto collettivo normativo comportante una limitazione dei poteri dell'imprenditore e la contestuale nascita di diritti soggettivi in capo ai singoli lavoratori; tuttavia, se la sospensione dal lavoro sia stata chiesta ed ottenuta per un periodo superiore a quello pattuito con le organizzazioni sindacali, non è configurabile l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione, bensì solo l'obbligo dell'imprenditore di accettare le prestazioni di lavoro alla scadenza del periodo massimo di sospensione pattuito, giacché l'inadempimento contrattuale non è suscettibile di essere apprezzato in termini di invalidatà negoziale, neppure se l'esecuzione dei patti richieda che siano posti in essere atti di autonomia privata, sulla validità ed efficacia dei quali non incide la difformità dagli impegni assunti, potendo tali atti, riguardati non come espressione di autonomia privata ma come attuazione di un rapporto obbligatorio, rilevare solo come adempimento o inadempimento degli obblighi assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1379, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)