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Sez. L, Sentenza n. 8122 del 06/09/1996 (Rv. 499501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Procedura di consultazione sindacale ex art. 5 legge n. 164 del 1975 - Accordi o intese raggiunte in esito alla stessa - Effetti - Natura - Proroghe di tali accordi o intese - Incidenza su diritti soggettivi dei lavoratori - Esclusione - Contestuale stipulazione di contratti (normativi) fra imprenditore e sindacati - Ammissibilità - Accertamento relativo del giudice di merito - Limiti - Ricorso al criterio ex art. 1367 cod.civ. in caso di dubbio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, l'eventuale accordo intervenuto fra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non ha natura contrattuale, ma solo effetti endoprocedimentali, derivando gli effetti derogatori sui rapporti di lavoro in corso non da esso ma dall'atto autoritativo di concessione della cassa integrazione, onde pur in presenza di tale accordo la sospensione del rapporto di lavoro non assume carattere consensuale ma resta collegata ad un potere originario ed unilaterale dell'imprenditore, né una diversa natura può riconoscersi agli eventuali accordi di proroga di quello precedentemente intervenuto, i quali, pertanto non costituiscono atti di disposizione dei diritti acquisiti dai lavoratori. Nell'ambito dei suddetti accordi, peraltro, possono intervenire ulteriori specifiche pattuizioni aventi per oggetto la disciplina dell'esercizio del sopraindicato potere imprenditoriale, mediante determinazione dei criteri di scelta dei singoli lavoratori e della durata della sospensione, le quali concretano un contratto collettivo normativo, comportando una limitazione del potere dell'imprenditore e la contestuale nascita di diritti soggettivi in capo al singolo lavoratore. L'accertare se le parti, in occasione della menzionata procedura di consultazione, abbiano dato vita anche ad uno di tali contratti è compito istituzionale del giudice di merito, le cui valutazioni sono insindacabili se adeguatamente motivate, restando escluso tuttavia che per stabilire se l'accordo abbia carattere vincolante possa farsi ricorso al criterio ermeneutico di conservazione del contratto, la cui applicazione presuppone la formazione e l'espressione di un volontà contrattuale e non può essere quindi utilizzato per stabilire se una tale volontà si sia formata o no.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)