Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013 (Rv. 626645 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | CERTALEX - Condono clemenziale ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Dichiarazione integrativa del contribuente - Integrale pagamento dell'importo ivi indicato - Necessità - Pagamento rateale con versamento della sola prima rata - Idoneità a definire la lite pendente - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il condono previsto dall'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)