Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 10/06/1968 (Rv. 333729 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - COMUNIONE A SCOPO DI GODIMENTO - DISTINZIONE - AZIENDA EREDITARIA- IPOTESI DIVERSE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - COMUNIONE A SCOPO DI GODIMENTO - DISTINZIONE - AZIENDA EREDITARIA- IPOTESI DIVERSE.*
La distinzione tra societa di persone e comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248 cod. civ., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredita. Conseguentemente, l'azienda ereditaria Forma oggetto di comunione fintantoche rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioe fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa e caduta nel patrimonio comune, come puo avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa. Allorche, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo Esercizio, possono verificarsi due ipotesi o l'impresa e esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'Esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della societa, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma in societa tra i coeredi ovvero la continuazione dell'Esercizio dell'impresa e effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale e limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione mentre il successivo Esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non puo essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice di merito, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, e incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)