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Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 28/09/1973 (Rv. 365825 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITA (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DI UN'AZIENDA - SOCIETA TRA I COEREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO TRA I COEREDI - ACCORDO PARZIALE O TOTALE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365825-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITA (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DI UN'AZIENDA - SOCIETA TRA I COEREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO TRA I COEREDI - ACCORDO PARZIALE O TOTALE - RISPETTIVE CONSEGUENZE.*

La comunione incidentale ereditaria, quando ha per oggetto un'azienda, non si converte automaticamente in un rapporto societario fra gli eredi. Invero, la netta distinzione fra gli istituti della comunione di godimento e della societa di persone, distinzione che riceve espresso riscontro testuale dal raffronto fra gli artt 2247 e 2248 cod civ, non puo non trovare applicazione anche nel caso di un'azienda compresa in una eredita. Di conseguenza, in tal caso, perche la comunione si trasformi in societa fra i coeredi e necessario che costoro convengano esplicitamente o implicitamente di continuare, in nome e per conto comune, l'Esercizio dell'impresa cui si riferisce l'azienda. Ed ove l'accordo al riguardo sia limitato solo ad alcuni coeredi, si hanno due distinte situazioni giuridiche: la comunione incidentale fra tutti i coeredi relativamente all'azienda come relitta dal de cuius, cioe con gli elementi materiali ed immateriale esistenti al momento dell'apertura della successione, e la societa fra i soli coeredi che hanno convenuto di continuare in comune l'Esercizio dell'impresa, societa al cui patrimonio con i relativi eventuali incrementi restano affatto estranei i partecipanti alla comunione come tali. (V 1810/68, mass n 333729; 2358/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 674, Cod. Civ. art. 2247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)