Sez. 1, Sentenza n. 4589 del 08/08/1979 (Rv. 401102 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DISCIPLINA RELATIVA ALL'OBBLIGO ALIMENTARE - INAPPLICABILITA - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DISCIPLINA RELATIVA ALL'OBBLIGO ALIMENTARE - INAPPLICABILITA - DECORRENZA.*
L'assegno previsto dall'art 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970, n 898, anche quando sia concesso in funzione esclusivamente assistenziale, ha una disciplina giuridica diversa da quella che regge l'Obbligo alimentare ed ha come data di decorrenza quella del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegno predetto trova la sua causa proprio nel nuovo status delle parti conseguente al passaggio in giudicato della sentenza sussistendo fino a quel momento i diritti e gli obblighi derivanti dallo status di coniuge. (Conf 772/77, mass n 384366).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)