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Sez. 3, Sentenza n. 46223 del 16/11/2011 Cc. (dep. 13/12/2011) Rv. 251330 - 01

SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Motivazione in ordine alle deduzioni difensive - Valutazione implicita - Legittimità.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251330-01

SPORT

L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)