Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262900 - 01
SPORT | Turbativa di manifestazioni sportive - Provvedimento questorile impositivo di obbligo di presentazione alla P.G. - Procedimento di convalida - Contraddittorio cartolare - Omessa valutazione di deduzioni difensive - Conseguenze - Nullità del provvedimento di convalida - Configurabilità.
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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che sia priva di ogni riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini, è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha osservato che, in conseguenza della omessa valutazione della memoria difensiva, il giudice non aveva esaminato la problematica della riconducibilità, tra le manifestazioni sportive, di un allenamento posto in essere da una squadra di basket all'interno di una palestra).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)