Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229688 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE | Improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Diniego - Obbligo di motivazione esplicita - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE
La regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate. (La Corte ha affermato il principio in questione escludendo la denunciata carenza di motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di una pronuncia sulla deduzione difensiva di applicazione della ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs 28 agosto 2000 n.274).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)