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Sez. L, Sentenza n. 2661 del 21/03/1994 (Rv. 485817 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Personale non di ruolo non ancora iscritto nei ruoli nominativi regionali - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Conseguente obbligo contributivo - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485817-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

Il personale delle unità sanitarie locali, non ancora iscritto nei ruoli nominativi regionali, non di ruolo - ad eccezione di quello che rivestiva una posizione di ruolo presso gli enti e gestioni sanitarie di provenienza - deve essere assicurato contro la disoccupazione involontaria con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi, atteso che trova applicazione il disposto dell'art. 1, legge 1 marzo 1949, n. 55, che estende al personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali la disciplina posta dall'art. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61 per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali, che a sua volta richiama la normativa dettata dal D.Lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 sui dipendenti civili non di ruolo dell'amministrazione statale, normativa che fa escludere la stabilità dell'impiego.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1948 num. 61 art. 1, Legge 01/03/1949 num. 55 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)