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Sez. L, Sentenza n. 414 del 24/01/1990 (Rv. 464964 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE NON DI RUOLO - OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464964-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE NON DI RUOLO - OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - SUSSISTENZA.*

Il personale delle unità sanitarie locali, non ancora iscritto nei ruoli nominativi regionali, non di ruolo, - ad eccezione di quello che rivestiva una posizione di ruolo presso gli enti e gestioni sanitarie di provenienza - deve essere assicurato contro la disoccupazione involontaria con l'osservanza delle vigenti Disposizioni sui relativi obblighi contributivi, atteso che trova applicazione il disposto dell'art. 1 della legge 1 marzo 1949 n. 55, che estende al personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali la disciplina posta dall'art. 1 del d.lg. 5 febbraio 1948 n. 61 per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali, che a sua volta richiama la normativa dettata dal d.l.G.C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 sui dipendenti civili non di ruolo dell'amministrazione statale normativa che fa escludere la stabilità dell'impiego. (V 2069/88, mass n 457945; (V 3756/87, mass n 452687).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 CORTE COST., Decreto Legge 05/02/1948 num. 61, Legge 01/03/1949 num. 55 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)