Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 02/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219010 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro competente a provvedere per gli uffici giudiziari - Ripartizione delle competenze tra organi statali (capi degli uffici giudiziari) e comunali (titolari del potere di spesa) - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia di responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza si ripartisce tra il titolare del potere di controllo, attribuito, dall'art. 2 del d. lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, sulla base di questo, dal decreto del Ministro della Giustizia 18 novembre 1996 di attuazione, ai capi degli uffici giudiziari (che in tal modo hanno assunto la qualità di datori di lavoro ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) del d. lgs 19 settembre 1994, n. 626), e il titolare del potere di spesa, spettante all'organo del comune (sindaco o assessore delegato al patrimonio immobiliare o direttore dell'ufficio tecnico dotato di poteri decisori) che eserciti in concreto la potestà di decisione e di spesa, atteso che, in forza dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'ente territoriale ha l'obbligo di provvedere a quanto necessita per <<i locali ad uso degli uffici giudiziari>> (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, perché il giudice aveva omesso l'indagine e l'accertamento in ordine all'esistenza di una richiesta di intervento del Comune da parte del capo dell'ufficio giudiziario interessato e, ove vi fosse stato un positivo riscontro, anche in ordine all'individuazione dell'organo comunale titolare del potere di decisione e di spesa).
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 2, DM Grazia e Giustizia 18/11/1996
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)