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Sez. 1, Sentenza n. 4039 del 04/07/1985 (Rv. 441560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'APPELLO IN TEMA DI NOMINA O REVOCA DEL CURATORE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'APPELLO IN TEMA DI NOMINA O REVOCA DEL CURATORE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I decreti resi dal tribunale fallimentare, ovvero dalla Corte d'appello in Sede di reclamo, in tema di nomina o revoca del curatore, configurano provvedimenti meramente ordinatori ed amministrativi, privi di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, e non sono quindi impugnabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 28, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 28, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)