Sez. 3, Sentenza n. 194 del 25/01/1974 (Rv. 367785 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - PER MANCATA INTIMAZIONE DEI TESTIMONI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - SANATORIA - LIMITI DI PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - PER MANCATA INTIMAZIONE DEI TESTIMONI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - SANATORIA - LIMITI DI PROPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE.*
La decadenza dalla prova, stabilita dall'art 104 disp att cod proc civ, per il caso di mancata intimazione dei testi da escutere, e predisposta non gia per ragioni di ordine pubblico, ma per la tutela degli interessi delle parti, onde queste ben possono rinunciare alla relativa eccezione sia esplicitamente e sia implicitamente al compimento dello atto. Di conseguenza, detta decadenza non e rilevabile di ufficio e non puo essere fatta valere in Sede di impugnazione, se non sia stata dedotta tempestivamente (e cioe prima dell'assunzione del mezzo di prova) innanzi al giudice istruttore, che e il solo competente a provvedere sull'eccezione, nel senso che la puo accogliere e dichiarare la decadenza, oppure la puo disattendere, ritenendo giustificata l'omissione dell'intimazione, e fissare una nuova udienza per l'assunzione della prova. (V 29'63, 852'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)