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Sez. 2, Sentenza n. 5264 del 30/11/1989 (Rv. 464428 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA - PER MANCATA INTIMAZIONE DEI TESTI DA ESCUTERE - ECCEZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - TERMINI.*
Stato
decisa il 1989-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464428-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA - PER MANCATA INTIMAZIONE DEI TESTI DA ESCUTERE - ECCEZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - TERMINI.*

La decadenza dalla prova testimoniale, tanto nell'ipotesi prevista dall'art. 208 cod. proc. civ. (mancata comparizione della parte ad istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova), quanto nell'ipotesi di cui all'art. 104 disp. Att. Cod. proc. civ. (mancata intimazione dei testi da escutere) è predisposta non già per ragione di ordine pubblico, ma per la tutela degli interessi delle parti, sicché, con riguardo alla seconda ipotesi, deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività che ne costituisce il presupposto di fatto, quando non vi sia motivo alcuno che possa importare la necessità di rinviare all'udienza successiva la proposizione della eccezione. (Conf 194/74, mass n 367785).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)