Sez. 1, Sentenza n. 7919 del 15/04/2005 (Rv. 580438 - 01)
ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI | Disciplina delle campagne elettorali - Obblighi di comunicazione - Pubblicità delle spese sostenute - Candidati non eletti - Deposito dell'apposita dichiarazione - Inadempimento - Sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15, comma 5, legge n. 515 del 1993 - Sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della condotta - Mancanza di un meccanismo di graduazione della sanzione - Eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3, Cost. - Manifesta infondatezza.
ELEZIONI - POLITICHE - ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma quinto, legge n. 515 del 1993, nella parte in cui stabilisce la sanzione pecuniaria applicabile ai candidati, anche non eletti, alla Camera dei deputati, che omettano di depositare presso il Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione delle spese sostenute, sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., in quanto prevederebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e sarebbe priva di un adeguato meccanismo di graduazione della medesima, poichè la determinazione della sanzione è riservata alla discrezionalità del legislatore ordinario, che ha peraltro stabilito un limite minimo ed un limite massimo, che permette di graduarla in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)