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Sez. 1, Sentenza n. 20120 del 18/09/2006 (Rv. 592750 - 01)

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge 10 dicembre 1993 n.515 per i partiti e movimenti politici - Movimento politico con unico candidato alle elezioni - Illegittimità costituzionale, per tale ipotesi, del succitato articolo 12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993 n.515, dedotta con riferimento agli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592750-01

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE

In tema di spese elettorali sostenute dai partiti politici, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 49 e 51 cost. la questione di illegittimità costituzionale dell'art.12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n.515 (disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica), ove si ritenga che l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese elettorali dei partiti sussista anche nel caso, come quello di specie, di movimento politico con unico candidato. Infatti, i limiti ai finanziamenti elettorali previsti dall'art. 12 valgono per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle elezioni, indipendentemente dai loro limiti dimensionali, dall'organizzazione più o meno stabile, dal numero di candidati presentati, perchè, in tutti i casi, si vuole evitare il pericolo d'inquinamento della competizione elettorale, e l'onere che ne deriva per i singoli e per le organizzazioni è modesto, può essere facilmente assolto ed è giustificato dall'interesse perseguito dal legislatore, sì che in nessun modo esso può essere considerato un ostacolo alla libera partecipazione alle competizioni elettorali. Mentre il rilievo che detto onere valga per tutte le liste induce ad escludere la violazione del principio di eguaglianza.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 12 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)