Sez. L, Sentenza n. 1069 del 21/02/1986 (Rv. 444572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI RIASSUMERE IL LAVORATORE IN ALTRA AZIENDA - SUCCESSIVO INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - TUTELA DEL LAVORATORE - MEZZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI RIASSUMERE IL LAVORATORE IN ALTRA AZIENDA - SUCCESSIVO INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - TUTELA DEL LAVORATORE - MEZZI.*
Qualora, a seguito di licenziamento, intervenga tra datore di lavoro e lavoratore licenziato un accordo transattivo in forza del quale, mentre il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento intimatogli, il datore di lavoro si obbliga ad assumerlo presso un'altra azienda da lui gestita, il successivo inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione assunta, può essere fatto valere dal lavoratore con l'impugnazione della transazione ex art. 2113 cod. civ. ovvero con le normali azioni di nullità o di annullamento dei contratti. (V 5734/81, mass n 416428; (V 6911/83, mass n 431568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)