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Sez. L, Sentenza n. 5734 del 30/10/1981 (Rv. 416428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNZIA AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RINUNZIA AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Alla rinunzia ad impugnare il licenziamento non si applica la norma dell'art. 2113 cod. civ. in quanto l'interesse del lavoratore alla stabilità del posto riceve dalla legge una propria autonoma tutela durante lo svolgimento del rapporto (nei casi in cui sia esclusa la possibilità del licenziamento ad nutum) ed una propria specifica disciplina per quanto concerne l'impugnativa del licenziamento. (V 3920/80, mass n 407809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)