Sez. L, Sentenza n. 6911 del 19/11/1983 (Rv. 431568 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - QUESTIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER LICENZIAMENTO O PER DIMISSIONI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - QUESTIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER LICENZIAMENTO O PER DIMISSIONI - ESCLUSIONE.*
Dall'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., concernente l'Invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto acquisiti diritti di natura patrimoniale scaturenti dal rapporto, esulano le questioni relative alla risoluzione del rapporto, essendo il recesso del datore di lavoro sempre impugnabile a norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e nei termini da tale legge previsti, ed il recesso del lavoratore soggetto, a sua volta, alle impugnazioni per vizi e con i mezzi ordinari previsti dal codice civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)