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Sez. 5, Sentenza n. 22573 del 08/09/2008 (Rv. 605095 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Pubblicità effettuata mediante figure piane - Mezzi pubblicitari polifacciali - Mezzi pubblicitari bifacciali - Modalità di applicazione dell'imposta - Art.1, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605095-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, mentre il successivo comma 3 prevede che, per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; ne discende, che, in assenza di altri riferimenti legislativi, si deve necessariamente ricorrere alla interpretazione letterale della norma, con la conseguenza che i mezzi pubblicitari bifacciali rientrano logicamente nel novero dei mezzi pubblicitari polifacciali e come tali sono disciplinati dal richiamato comma 3.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)