Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32648 del 17/12/2018 (Rv. 652170 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Imposta sulla pubblicità - Pluralità di messaggi pubblicitari - Regime impositivo - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e quindi rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (Fattispecie in tema di cartelli pubblicitari bifronte).
Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5, Legge 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)