Sez. 5, Sentenza n. 6446 del 01/04/2004 (Rv. 571738 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Presupposto dell'imposta - Disponibilità di impianti di affissione o di altri mezzi pubblicitari - Sufficienza - Effettiva utilizzazione dell'impianto con diffusione di messaggi pubblicitari - Necessità - Esclusione - Determinazione dell'imposta - Superficie disponibile - Prova - Riferimento al contenuto della dichiarazione del contribuente - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dagli artt. 1 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso. In ordine, poi, alla prova della superficie netta disponibile, che, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, costituisce il parametro per la determinazione dell'imposta, legittimamente il Comune provvede alla liquidazione del tributo sulla base del contenuto della dichiarazione (iniziale o di variazione) che il contribuente è tenuto a presentare a norma del successivo art. 8, senza necessità di procedere, per ogni dichiarazione, ad un'attività istruttoria di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)