Sez. L, Sentenza n. 8089 del 15/06/2001 (Rv. 547482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione - Possibilità di costituire una rendita vitalizia in favore del lavoratore - Art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - Interpretazione - Sentenza n. 18 del 1995 e ordinanza n. 21 del 2001 della Corte costituzionale - Applicazione anche ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - Adeguamento a tale indirizzo ermeneutico - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte nella suddetta decisione e recentemente ribadita nell'ordinanza n. 21 del 2001. Del resto, con detta interpretazione non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che, non essendo abilitati al versamento diretto dei contributi, sono sottoposti a tale riguardo alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di imprese artigiane).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)