Sez. L, Sentenza n. 8112 del 26/07/1999 (Rv. 528979 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Applicazione ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Interpretazione difforme da quella indicata dalla Corte Costituzionale - Nuova rimessione alla Corte della questione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte Costituzionale - la quale ha affermato che l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che la estende ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane - non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata dalla Corte senza suscitare un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato (con conseguente obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale). Con detta interpretazione, peraltro, non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si è individuato nel cit. art. 13 della legge n. 1338 del 1962, quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sono sottoposti, a tale riguardo, alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di azienda artigiana).
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1339 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)