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Sez. 1, Sentenza n. 248 del 20/01/1978 (Rv. 389539 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389539-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

In materia di assegno di divorzio il giudice deve tener presenti tutti e tre i criteri previsti dall'art 5 della legge n 898 del 1970, sia per la decisione relativa all'attribuzione dell'assegno, sia per la quantificazione di esso, anche se egli puo, con argomenti desumibili implicitamente dal complesso della motivazione, ritenere che nella fattispecie sottoposta al suo esame uno solo (o due) di detti criteri abbia in concreto decisiva Rilevanza. (Conf 3308/74, mass n 371828).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)