Sez. U, Sentenza n. 3308 del 30/10/1974 (Rv. 371828 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AD UNO SOLO DEI CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'assegno previsto dall'art 5, comma quarto, della legge primo dicembre 1970, n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, ha natura composita, essendo fondata su quattro criteri, dei quali, tre - quello di carattere assistenziale (condizione economica dei coniugi) l'altro di carattere risarcitorio (ragioni della pronunzia) ed il terzo di carattere compensativo (contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi) sono necessariamente coesistenti ed egualmente rilevanti ai fini sia dell'attribuzione che della commisurazione dell'assegno medesimo ed il quarto, che attiene alla proporzionalita dell'assegno alle sostanze dell'obbligato, e rilevante per la sola commisurazione, salvo il potere discrezionale del giudice per un equilibrio contemporaneo degli interessi sottesi. L'attribuzione dell'assegno con riferimento ad uno soltanto dei criteri indicati, rilevante nella specie, deve, in ogni caso, costituire conseguenza della valutazione complessiva e comparativa di tutti gli altri. (V 2008'74, mass n 370270; 1194'74, mass n 369240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)