Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 07/07/1972 (Rv. 359582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA AZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE E DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - PROPONIBILITA DELLA RELATIVA AZIONE SUCCESSIVAMENTE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE E DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
L'Azione di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e quella di risarcimento dei danni per responsabilita extracontrattuale (quale deve considerarsi la responsabilita precontrattuale) sono sostanzialmente diverse, postulando indagini su elementi di fatto diversi sia per quanto attiene all'accertamento della responsabilita, sia per quanto attiene alla Determinazione dei danni; onde, proposta l'Azione di responsabilita contrattuale, non si puo, dopo la rimessione della causa al collegio in primo grado o, per la prima volta, in appello, proporre l'Azione per responsabilita extracontrattuale. (V 3256'69, mass n 343274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)