Sez. U, Sentenza n. 3256 del 10/10/1969 (Rv. 343274 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MODIFICA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICABILITA DELLA CAUSA PETENDI - LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - MODIFICA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICABILITA DELLA CAUSA PETENDI - LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
La facolta di modificare, nei limiti consentiti, la domanda originaria non puo essere esercitata nella comparsa conclusionale. In appello e consentita la modificazione della 'causa petendì ossia della ragione giuridica posta a fondamento della domanda, ma non una modifica che implichi un mutamento dei fatti costitutivi del diritto vantato ed introduca, per la prima volta in secondo grado, un tema di indagine completamente nuovo. L'Azione di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e quella di risarcimento di danni per responsabilita extracontrattuale sono sostanzialmente diverse, postulando indagini su elementi di fatto diversi, sia per quanto attiene all'accertamento della responsabilita, sia per quanto attiene alla Determinazione dei danni. Pertanto proposta l'Azione per responsabilita contrattuale, non si puo, dopo la rimessione della causa al collegio in primo grado o per la prima volta in appello, proporre l'Azione per responsabilita extracontrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)