Sez. 1, Sentenza n. 3445 del 20/12/1973 (Rv. 367433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER COMPORTAMENTO IN MALA FEDE IN PENDENZA DI UNA CONDIZIONE - DOMANDA NUOVA - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER COMPORTAMENTO IN MALA FEDE IN PENDENZA DI UNA CONDIZIONE - DOMANDA NUOVA - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA IN APPELLO.*
Proposta Azione di risarcimento per responsabilita precontrattuale, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, la richiesta di risarcimento per comportamento in mala fede in pendenza della condizione. Infatti l'Azione risarcitoria ex artt 1337 e 1338 cod civ e quella fondata sull'art 1358 cod civ differiscono nettamente, postulando indagini di fatto e statuizioni di diritto del tutto diverse: sia per quanto attiene all'accertamento della responsabilita, dato che nel primo caso si da per esclusa l'esistenza di un valido contratto che e invece il presupposto del secondo, sia per quanto attiene all'identificazione del danno risarcibile, che, mentre nel primo caso si limita al cosiddetto interesse contrattuale negativo, nel secondo, invece, si misura dal contenuto, qualitativamente diverso e quantitativamente maggiore, del pregiudizio conseguente alla prestazione mancata. (V 2257/72, mass n 359582; 1650/71, mass n 352087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)