Sez. L, Ordinanza n. 22249 del 04/09/2008 (Rv. 604505 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Dipendenti cessati dal servizio per prepensionamento - Impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva - Sussistenza - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Con riferimento a dipendente delle Ferrovie dello Stato che cessi dal servizio per prepensionamento e rispetto al quale trovi applicazione la disciplina recata dall'art. 4, comma quattordicesimo, del c.c.n.l. 1993/95, integrativo del precedente art. 52, comma nono, del c.c.n.l. 90/92 (la quale, nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo, prevede in favore del lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute "per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore" stesso), l'impossibilità per costui di usufruire dell'intero periodo di ferie non esonera l'azienda ferroviaria dall'obbligo di corrispondere la relativa indennità, tranne il caso, la cui prova grava sul debitore, che tale impossibilità sia riconducibile a volontà dello stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)