Sez. L, Sentenza n. 5141 del 26/07/1983 (Rv. 430001 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - ELEMENTI PROBATORI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - MANCATO ESAME - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - ELEMENTI PROBATORI CONTRASTANTI CON QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - MANCATO ESAME - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché il giudice del merito non è obbligato a discutere tutti i singoli elementi probatori, potendo scegliere quelli da lui ritenuti, anche implicitamente, più attendibili al fine di orientare la (giusta) decisione, il mancato esame di uno o di alcuni di essi, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, non costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo, come previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., occorrendo per questo che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, sicché la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. (Conf 1459/81, mass n 412122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)