Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 16/03/1981 (Rv. 412122 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Poiche il giudice del merito non e obbligato a discutere tutti i singoli elementi probatori, potendo scegliere quelli da lui ritenuti, anche implicitamente, piu attendibili al fine di orientare la giusta decisione, il mancato esame di alcuni di essi - contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia - non costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo, come previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ, occorrendo per questo che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare - con giudizio di certezza e non di mera probabilita - l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento del giudice e fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. (Conf 1591/78, mass n 390991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)